Iscrizione all'albo dei PERITI INDUSTRIALI e laureati.

Iscrizione nel Ruolo nazionale Periti Assicurativi

Iscrizione CTU presso il Tribunale di Ancona

Autorizzato a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

FUNZIONI ATTRIBUITE AI PERITI INDUSTRIALI
Oltre alle funzioni stabilite dall'art. 16 del R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275
spettano al Perito Industriale, le funzioni attribuite dalle seguenti Leggi:

- R.D. n. 1368/1941 (Funzione di consulenti tecnici del Giudice);

- Legge n. 1220/4-11-1951 (Competenze per i frazionamenti catastali);

- D.P.R. n. 645/29-1-1958 e circ. min. n. 35 del 9-7-1968 (Funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria);

-D.P.R. n. 1288/24-10-1967 (Competenze per la progettazione degli impianti termici);
 
- D.M. 27-8-1969 (Competenze per la progettazione e la direzione dei lavori riguardanti gli impianti e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico);

 - Legge n. 373/34-1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici);
 
- D.M. 25-3-1985 (procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7-12-1984, n.818)

REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 275 (in Gazz. Uff. 18 marzo, n. 65)
Regolamento per la professione di perito industriale
Art. 16 Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione; c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

LEGGE 12 MARZO 1957, N. 146 E SUCC. MOD. INTEGR. (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 85) Tariffa professionale dei periti industriali
Art. 4 Classificazione degli onorari. Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie: a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica: Tr=Ti x (Ir/Ii)t dove: Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale; Ir = importo della tariffa ricercata; Ii = importo della tariffa di riferimento; t = tangente della retta delle tariffe. Le prestazioni per importi inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle, quelle per importo superiore con applicazione della superiore formula. Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con l'interpolazione lineare.
Art. 6 Rimborso spese. Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti: 352 a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati sono rimborsati secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo. Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennità di lire 840 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno; b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori; c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio; d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.
Art. 8 Proprietà intellettuale. Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale. Resta salva la facoltà del committente di trarre da tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi. La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.
Art. 9 Incarichi. L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della Commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza e il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.
Art. 13 Anticipazioni spese ed onorari. Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella. Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.
Art. 14 Deposito spese ed onorari. Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.



 

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