Iscrizione all'albo dei PERITI INDUSTRIALI e laureati.
Iscrizione nel Ruolo nazionale Periti Assicurativi
Iscrizione CTU presso il Tribunale di Ancona
Autorizzato a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7
dicembre 1984, n. 818.
FUNZIONI ATTRIBUITE AI PERITI INDUSTRIALI
Oltre alle funzioni stabilite dall'art. 16 del R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275
spettano al Perito Industriale, le funzioni attribuite dalle seguenti Leggi:
- R.D. n. 1368/1941 (Funzione di consulenti tecnici del Giudice);
- Legge n. 1220/4-11-1951 (Competenze per i frazionamenti catastali);
- D.P.R. n. 645/29-1-1958 e circ. min. n. 35 del 9-7-1968 (Funzioni di
assistenza e rappresentanza in materia tributaria);
-D.P.R. n. 1288/24-10-1967 (Competenze per la progettazione degli impianti
termici);
- D.M. 27-8-1969 (Competenze per la progettazione e la direzione dei lavori
riguardanti gli impianti e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico);
- Legge n. 373/34-1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi
termici negli edifici);
- D.M. 25-3-1985 (procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge
7-12-1984, n.818)
REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 275 (in Gazz. Uff. 18 marzo, n. 65)
Regolamento per la professione di perito industriale
Art. 16 Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive
specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario,
navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime
inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali di
qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni
direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità
stesse; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme
legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di
costruzione; c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle
costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui
conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d) dai periti meccanici,
elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle
costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o
elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.
LEGGE 12 MARZO 1957, N. 146 E SUCC. MOD. INTEGR. (in Gazz. Uff., 2 aprile, n.
85) Tariffa professionale dei periti industriali
Art. 4 Classificazione degli onorari. Gli onorari, a seconda delle modalità
inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie: a)
onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; b) onorari a
quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia
in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia a criterio del
professionista. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati
applicando la seguente formula matematica: Tr=Ti x (Ir/Ii)t dove: Tr = tariffa
ricercata espressa in percentuale; Ti = tariffa di riferimento espressa in
percentuale; Ir = importo della tariffa ricercata; Ii = importo della tariffa di
riferimento; t = tangente della retta delle tariffe. Le prestazioni per importi
inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione del
professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette
tabelle, quelle per importo superiore con applicazione della superiore formula.
Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con
l'interpolazione lineare.
Art. 6 Rimborso spese. Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti
industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate
all'art. 4, sono le seguenti: 352 a) le spese di viaggio necessarie
all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi
collaboratori sulla base della tariffa di 2a classe delle ferrovie dello Stato
per percorso fino a 100 chilometri, di 1a classe delle ferrovie dello Stato per
i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie
secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per
il personale di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi
propri o noleggiati sono rimborsati secondo le tariffe chilometriche applicate
sul luogo. Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai
periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38,
una indennità di lire 840 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il
ritorno; b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal
perito industriale e dai suoi collaboratori; c) le spese per trasporti e
facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio; d)
le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese
postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria,
riproduzione di disegni, ecc.
Art. 8 Proprietà intellettuale. Anche quando sia avvenuto il pagamento della
specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei
lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera
del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi
sulla proprietà intellettuale. Resta salva la facoltà del committente di trarre
da tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie
per l'esecuzione dei lavori stessi. La tariffa non riguarda i particolari
compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti,
concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso
per caso, con accordi diretti con il cliente.
Art. 9 Incarichi. L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà
diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il
25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della
Commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle
sopravvenute ragioni d'urgenza e il perito industriale lo abbia espletato nel
termine richiesto.
Art. 13 Anticipazioni spese ed onorari. Il professionista ha diritto di chiedere
al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione
all'ammontare presumibile delle spese da eseguire. Durante il corso dei lavori
il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del
cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la
presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Il saldo
degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della
cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla
presentazione della parcella. Trascorso tale termine decorreranno, a favore del
professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.
Art. 14 Deposito spese ed onorari. Nei giudizi arbitrali o peritali il perito
industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese
ed onorari.
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